Dichiarazioni dei redditi particolarmente delicate per le persone fisiche che hanno acquistato un immobile o hanno fatto un altro tipo di esborso importante nel 2009. Le nuove regole sull'accertamento sintetico, varate con il Dl 78/10, rischiano infatti di rendere vulnerabili questi contribuenti nel caso di futuri accertamenti. Il contribuente dovrà verificare anzitutto se possiede la documentazione idonea a giustificare gli acquisti effettuati o se, viceversa, rischia davvero un maxi-accertamento, peraltro poco o nulla contrastabile in contenzioso. In quest'ultimo caso, occorrerà valutare la strada meno onerosa per mettersi a posto con il fisco.
Unico 2010 offre in questi giorni l'opportunità di sanare il probabile scostamento tra cifra investita e quanto ci si appresta a dichiarare. Il senso, infatti, di far decorrere le nuove regole dal 2009 è quello di scongiurare applicazioni retroattive dei nuovi criteri: non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può ancora allineare quanto dichiarato con la cifra (ben diversa) che in futuro sarebbe automaticamente accertabile per effetto di quanto investito.
Chi, dunque, nel 2009 ha acquistato un immobile per 150mila euro, non potrà più sentirsi al riparo da accertamenti solo perché dichiara gli abituali 30mila euro annui nel periodo 2005-2009. In base alle nuove regole, il raffronto si deve fare fra i 150mila euro investiti e – unicamente – i 30mila euro della dichiarazione. Con il rischio, quindi, che la medesima annualità risulti tout court accertabile per 120mila euro di maggior imponibile.
Se il contribuente è in grado di dimostrare la copertura fiscale, mediante una tracciabilità "a ritroso" della catena di movimentazioni finanziarie che sono dietro la dazione in pagamento, non c'è nessun problema ulteriore e si possono confermare per il 2009 i 30mila euro. Se, invece, dietro il "maxi-esborso" c'è un vuoto in termini di prove documentali che attestino la copertura fiscale, allora meglio chiedersi come mettersi in linea con il fisco.
La prima strada potrebbe essere quella di indicare nell'Unico una cifra di reddito compatibile con quanto speso. Ciò, tuttavia, se eviterebbe le pesanti sanzioni per infedele dichiarazione, in questo momento non consentirebbe di azzerare del tutto quelle per tardivo versamento a saldo della maggiore imposta calcolabile a fronte dell'imponibile aggiuntivo (imposta che, quasi certamente, nessuno avrà tenuto presente né in sede di acconto durante il 2009, né in sede di saldo). Per il versamento tardivo, peraltro, restano oggi aperti i soli termini del ravvedimento lungo.
In alternativa, il contribuente potrebbe puntare a rinviare il problema e pagare le maggiori imposte solo all'esito di eventuali richieste del fisco, in particolare dopo l'invito al contraddittorio (articolo 5 del Dlgs 218/97) che l'ufficio è obbligato a notificare. Rinunciando in quel momento all'appuntamento col fisco, infatti, e accettando quindi in toto la cifra predeterminata, il contribuente conserva la facoltà di definire unilateralmente l'eventuale contestazione, con applicazione ridotta delle sanzioni a un ottavo del minimo.
In subordine, si potrebbe puntare sulla partecipazione al contraddittorio in sede di accertamento con adesione, dove si potrebbe ottenere una riduzione significativa della cifra accertabile (con sanzione ridotta, in questo caso, a un quarto del minimo). Questa scelta dipenderà dalla consistenza degli elementi di prova contraria che solo l'interessato potrà valutare. Resta salva, infine, dopo la notifica dell'accertamento, la possibilità di presentare ricorso in Commissione tributaria e, successivamente, di avvalersi della conciliazione giudiziale (che assicura la riduzione della sanzione nella misura pari a un terzo).