Iniziative e Servizi
Newsletter
Iscriviti alla nostra NewsLetter
Tempo Libero
All'estero l'esecuzione della pena.
Data: 08/09/2010 Fonte: Il Sole 24 Ore Autore: Giovanni Negri
Una piccola boccata d'ossigeno per le nostre carceri. E un nuovo tassello nella cooperazione giudiziaria penale tra paesi dell'Unione. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che permette il riconoscimento delle sentenze di condanna tra i membri della Ue e fissa le condizioni per l'esecuzione delle pene all'estero.
Dal 5 dicembre 2011, cioè, una pronuncia di condanna emessa in Italia nei confornti di un cittadino comunitario potrà essere eseguita nello Stato di cittadinanza: basterà avanzare la richiesta. In linea di massima senza necessità di consenso nè dello Stato interessato, nè della persona condannata. Secondo le stime fatte dal Governo a potere essere interessati dal provvedimento dovrebbero essere 1.214 con un costo presumibile per l'accompagnamento al l'estero di 166mila euro.
Il decreto attua la decisione quadro 2008/909/Gai e rappresenta, insieme alle misure già delineate sulla confisca, una nuova mossa, come avvenuto per il mandato d'arresto nella direzione dell'equiparazione delle decisioni emesse nei diversi Stati componenti dell'Unione. L'individuazione delle autorità competenti è così coerente con questa impostazione e prevede che sia il ministero della Giustizia a provvedere alla trasmissione e al ricevimento delle sentenze e alla trattazione di tutta la corrispondenza con gli altri Stati. Nello stesso tempo, all'insegna dello snellimento delle procedure, è anche ammesso il contatto diretto tra le magistrature dei Paesi interessati, fatta salva la necessità di informarne comunque l'autorità politica.
Per quanto riguarda il trasferimento all'estero per l'esecuzione della pena, il decreto delinea alcune condizioni base. Tra queste il fatto che il reato per il quale è stata emessa la condanna sia sia punito con pena detentiva non inferiore a 3 anni, la permanenza della persona interessata in Italia o sul territorio dello Stato di esecuzione, l'inesistenza di un altro procedimento penale in corso o di un'altra condanna, una pena residua da scontare non inferiore a 3 mesi. Vengono poi disciplinati i casi in cui è necessario il consenso dell'interessato per potere procedere al trasferimento, innovando rispetto alle altre convenzioni in materia che partono dalla necessità dell'assenso. Viene meno, e rappresenta un'altra delle principali novità, la necessità della doppia incriminabilità.
A decidere sarà la Corte d'appello che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dall'arrivo della richiesta. La stessa Corte d'appello potrà, se sollecitata dallo Stato richiedente, procedere a una misura di coercizione o anche all'arresto dell'interessato per assicurare la sua presenza in Italia in attesa del verdetto sulla domanda. Tra i motivi di rifiuto trovano posto i casi di prescrizione della pena o di assenza di imputabilità secondo la legge italiana, quando la pena da scontare è inferiore a 6 mesi, e la precedente esecuzione della pena in altro Stato europeo per i medesimi fatti.
Esulta il ministro della Giustizia Angelino Alfano: «Con questo provvedimento l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea ad attuare la decisione quadro con largo anticipo rispetto alla scadenza del 5 dicembre del 2011. In questo modo, il Governo intende dare una risposta concreta al sovraffollamento carcerario attraverso il trasferimento dei condannati stranieri, per l'esecuzione della pena, senza un precedente accordo dello Stato estero di cittadinanza e senza il consenso della persona condannata». Se l'Italia ha fatto la sua parte, per non vanificare il provvedimento serviranno però anche i recepimenti degli altri Stati e la fuoriuscita di detenuti stranieri non dovrà essere bilanciata dall'ingresso di pregiudicati italiani dall'estero.
Fronteggiare l'accertamento sugli acquisti del 2009.
Data: 07/09/2010 Fonte: Il Sole 24 Ore Autore: Roberto Fanelli
Dichiarazioni dei redditi particolarmente delicate per le persone fisiche che hanno acquistato un immobile o hanno fatto un altro tipo di esborso importante nel 2009. Le nuove regole sull'accertamento sintetico, varate con il Dl 78/10, rischiano infatti di rendere vulnerabili questi contribuenti nel caso di futuri accertamenti. Il contribuente dovrà verificare anzitutto se possiede la documentazione idonea a giustificare gli acquisti effettuati o se, viceversa, rischia davvero un maxi-accertamento, peraltro poco o nulla contrastabile in contenzioso. In quest'ultimo caso, occorrerà valutare la strada meno onerosa per mettersi a posto con il fisco.
Unico 2010 offre in questi giorni l'opportunità di sanare il probabile scostamento tra cifra investita e quanto ci si appresta a dichiarare. Il senso, infatti, di far decorrere le nuove regole dal 2009 è quello di scongiurare applicazioni retroattive dei nuovi criteri: non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può ancora allineare quanto dichiarato con la cifra (ben diversa) che in futuro sarebbe automaticamente accertabile per effetto di quanto investito.
Chi, dunque, nel 2009 ha acquistato un immobile per 150mila euro, non potrà più sentirsi al riparo da accertamenti solo perché dichiara gli abituali 30mila euro annui nel periodo 2005-2009. In base alle nuove regole, il raffronto si deve fare fra i 150mila euro investiti e – unicamente – i 30mila euro della dichiarazione. Con il rischio, quindi, che la medesima annualità risulti tout court accertabile per 120mila euro di maggior imponibile.
Se il contribuente è in grado di dimostrare la copertura fiscale, mediante una tracciabilità "a ritroso" della catena di movimentazioni finanziarie che sono dietro la dazione in pagamento, non c'è nessun problema ulteriore e si possono confermare per il 2009 i 30mila euro. Se, invece, dietro il "maxi-esborso" c'è un vuoto in termini di prove documentali che attestino la copertura fiscale, allora meglio chiedersi come mettersi in linea con il fisco.
La prima strada potrebbe essere quella di indicare nell'Unico una cifra di reddito compatibile con quanto speso. Ciò, tuttavia, se eviterebbe le pesanti sanzioni per infedele dichiarazione, in questo momento non consentirebbe di azzerare del tutto quelle per tardivo versamento a saldo della maggiore imposta calcolabile a fronte dell'imponibile aggiuntivo (imposta che, quasi certamente, nessuno avrà tenuto presente né in sede di acconto durante il 2009, né in sede di saldo). Per il versamento tardivo, peraltro, restano oggi aperti i soli termini del ravvedimento lungo.
In alternativa, il contribuente potrebbe puntare a rinviare il problema e pagare le maggiori imposte solo all'esito di eventuali richieste del fisco, in particolare dopo l'invito al contraddittorio (articolo 5 del Dlgs 218/97) che l'ufficio è obbligato a notificare. Rinunciando in quel momento all'appuntamento col fisco, infatti, e accettando quindi in toto la cifra predeterminata, il contribuente conserva la facoltà di definire unilateralmente l'eventuale contestazione, con applicazione ridotta delle sanzioni a un ottavo del minimo.
In subordine, si potrebbe puntare sulla partecipazione al contraddittorio in sede di accertamento con adesione, dove si potrebbe ottenere una riduzione significativa della cifra accertabile (con sanzione ridotta, in questo caso, a un quarto del minimo). Questa scelta dipenderà dalla consistenza degli elementi di prova contraria che solo l'interessato potrà valutare. Resta salva, infine, dopo la notifica dell'accertamento, la possibilità di presentare ricorso in Commissione tributaria e, successivamente, di avvalersi della conciliazione giudiziale (che assicura la riduzione della sanzione nella misura pari a un terzo).
Unico 2010 offre in questi giorni l'opportunità di sanare il probabile scostamento tra cifra investita e quanto ci si appresta a dichiarare. Il senso, infatti, di far decorrere le nuove regole dal 2009 è quello di scongiurare applicazioni retroattive dei nuovi criteri: non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può ancora allineare quanto dichiarato con la cifra (ben diversa) che in futuro sarebbe automaticamente accertabile per effetto di quanto investito.
Se il contribuente è in grado di dimostrare la copertura fiscale, mediante una tracciabilità "a ritroso" della catena di movimentazioni finanziarie che sono dietro la dazione in pagamento, non c'è nessun problema ulteriore e si possono confermare per il 2009 i 30mila euro. Se, invece, dietro il "maxi-esborso" c'è un vuoto in termini di prove documentali che attestino la copertura fiscale, allora meglio chiedersi come mettersi in linea con il fisco.
La prima strada potrebbe essere quella di indicare nell'Unico una cifra di reddito compatibile con quanto speso. Ciò, tuttavia, se eviterebbe le pesanti sanzioni per infedele dichiarazione, in questo momento non consentirebbe di azzerare del tutto quelle per tardivo versamento a saldo della maggiore imposta calcolabile a fronte dell'imponibile aggiuntivo (imposta che, quasi certamente, nessuno avrà tenuto presente né in sede di acconto durante il 2009, né in sede di saldo). Per il versamento tardivo, peraltro, restano oggi aperti i soli termini del ravvedimento lungo.
In subordine, si potrebbe puntare sulla partecipazione al contraddittorio in sede di accertamento con adesione, dove si potrebbe ottenere una riduzione significativa della cifra accertabile (con sanzione ridotta, in questo caso, a un quarto del minimo). Questa scelta dipenderà dalla consistenza degli elementi di prova contraria che solo l'interessato potrà valutare. Resta salva, infine, dopo la notifica dell'accertamento, la possibilità di presentare ricorso in Commissione tributaria e, successivamente, di avvalersi della conciliazione giudiziale (che assicura la riduzione della sanzione nella misura pari a un terzo).
Appalti sotto controllo con la tracciabilità dei flussi.
Data: 07/09/2010 Fonte: Il Sole 24 Ore Autore: Nicoletta Cottone
Previste forti sanzioni per chi non rispetta le nuove regole. Il ministero dell'Interno ricorda che entra in vigore da oggi il Piano straordinario contro le mafie, la legge 13 agosto 2010, n. 136. Il piano delega il Governo alla redazione di un dlgs con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e un secondo dlgs per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia. Ci sono misure per potenziare le misure di contrasto alle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici.
Pena la nullità, i contratti pubblici dovranno contenere una clausola in base alla quale i fornitori assumono gli obblighi della tracciabilità finanziaria. Nel piano sono contenute una serie di norme per prevenire le infiltrazioni criminali. A partire dalla bolla di consegna del materiale impiegato nei cantieri, con targa e nominativo del proprietario dell'automezzo che lo ha trasportato. Il piano prevede anche norme sull'identificazione del lavoratori nei cantieri: in regime di appalto e di subappalto, devono essere muniti di tessera di riconoscimento, con foto, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.
Arriva anche un nuovo reato, la «turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente», che prevede da 6 mesi a 5 anni di carcere e una multa da 130 a 1.032 euro per chi con violenza o minaccia, con doni, promesse o collusioni turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando. Più duro anche il regime sanzionatorio per il reato di «turbata libertà degli incanti»: il massimo edittale da 2 a 5 anni.
Fra le novità sumentano i reati per i quali sono possibili operazioni sottocopertura: dall'estorsione al sequestro di persona a scopo di estorsione, dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai reati legati a stupefacenti, al traffico illecito dei rifiuti. Occorreranno, invece, sei mesi di tempo dall'approvazione del provvedimento per il Dpcm che istituirà in ambito regionale, la Stazione unica appaltante per garantire trasparenza, economicità e regolarità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi.
Fra le novità sumentano i reati per i quali sono possibili operazioni sottocopertura: dall'estorsione al sequestro di persona a scopo di estorsione, dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai reati legati a stupefacenti, al traffico illecito dei rifiuti. Occorreranno, invece, sei mesi di tempo dall'approvazione del provvedimento per il Dpcm che istituirà in ambito regionale, la Stazione unica appaltante per garantire trasparenza, economicità e regolarità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi.
Il processo al Tar taglia i tempi.
Data: 08/09/2010 Fonte: Il Sole 24 Ore Autore: Francesca Milano
Dal 16 settembre i contenziosi davanti al Tar e al Consiglio di Stato dovranno seguire la "bussola" del Codice, ossia della raccolta di disposizioni che regolano la materia. Arriva alla conclusione il processo messo in moto dalla delega contenuta nella legge 69/09, che affidava al governo il compito di mettere insieme le norme sparse in diversi testi.
Il nuovo processo amministrativo – che stabilisce tra l'altro l'inderogabilità della competenza territoriale dei Tar – dovrà garantire una ragionevole durata e la razionalizzazione dei termini processuali.
Le nuove tempistiche non si applicano ai processi in corso prima dell'entrata in vigore del Codice (per il principio del tempus regit actum). Per le scadenze che cadranno dopo il 16 settembre, invece, bisognerà applicare il nuovo calendario.
Un aspetto delicato del passaggio tra procedure riguarda l'onere della prova: nel ricorso (articolo 40) devono essere indicati anche i mezzi di prova e quindi i procedimenti già pendenti alla data del 16 settembre 2010 dovranno adeguarsi ai nuovi meccanismi previsti dagli articoli 63 e seguenti. Alla prova testimoniale, che assume rilievo notevole per l'accertamento delle responsabilità e delle omissioni, si aggiunge un'ampia serie di mezzi di prova, descritti come chiarimenti, esibizioni in giudizio, ispezioni, verifiche, consulenze tecniche, acquisizioni di informazioni. Fino a oggi – tranne che nei ricorsi elettorali – il peso delle dichiarazioni di terzi era minimo, mentre ora, per assimilazione dal rito civile, aumenta la credibilità sia della parte sia dei terzi.
Per la dimostrazione e la quantificazione dei danni il giudice amministrativo potrà utilizzare gli stessi strumenti adottati dal giudice civile. In particolare, per verificare l'entità effettiva del danno subìto, l'eventuale concorso del danneggiato, la perdita delle chance o probabilità di risultato favorevole, potrà ricorrere anche a dati di comune esperienza o attingere a tabelle e valutazioni coniate per i giudizi civili.
La prossima entrata in vigore ha, però, messo in allarme i magistrati dei Tar che hanno indetto uno sciopero bianco a oltranza per protestare contro quella che definiscono una «incongruenza». Secondo l'Anma, l'associazione che rappresenta i giudici amministrativi, «di fronte ai pensionamenti anticipati particolarmente favoriti dalla recente manovra economica, alle competenze derivanti dalla nuova direttiva ricorsi e dalla class action, alle carenze d'organico strutturali sia nel personale di magistratura che in quello di segreteria l'entrata in vigore del nuovo Codice del processo è quasi una provocazione».
La comunicazione è arrivata via telegramma al presidente del consiglio, al sottosegretario alla presidenza del consiglio, al presidente della commissione parlamentare per l'attuazione della delega relativa alla riforma del processo amministrativo, al presidente del Consiglio di Stato e al consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.
L'astensione a oltranza dei magistrati amministrativi da qualsiasi collaborazione straordinaria fino a ora prestata in aggiunta agli ordinari doveri d'ufficio andrà avanti «sino a che perdurerà l'attuale assenza di qualsiasi attenzione da parte del governo per i complessivi, gravi problemi della categoria», spiegano dall'Anma.
Secondo i magistrati l'attuazione del Codice comporterà un ulteriore aggravio dei problemi organizzativi e ordinamentali che si ripercuoterà anche sui cittadini, per i quali sarà sempre più difficile ottenere giustizia.
L'allarme dell'associazione dei magistrati amministrativi era stato lanciato già nel 2009, e poi di nuovo nel luglio 2010 quando i vertici dell'associazione hanno chiesto un incontro urgente (mai avvenuto) a governo e parlamento.
Per i giudici «l'incongruenza è rafforzata dal fatto che alla vigilia dell'entrata in vigore, il giorno 15 settembre, la Commissione di studio per le modifiche al Codice stesso darà avvio ai lavori per introdurre modifiche che evidentemente sono da considerarsi necessarie a causa della fretta con la quale il Codice è stato approvato».
Ritorno al lavoro con gli studi di settore "intransigenti".
Data: 31/08/2010 Fonte: Il Sole 24 Ore Autore: Marco Bellinazzo
Da Cornaredo a Mazara del Vallo, quando si tratta di studi di settore, l'intransigenza sembra essere il comun denominatore degli uffici fiscali. Dove si aprono, o dovrebbero aprirsi, le stanze del contraddittorio, commercialisti e consulenti si trovano spesso a rimbalzare contro un muro di gomma. «Se certi atteggiamenti – dice Guido Beltrame, dottore commercialista di Milano – servono a stanare gli evasori, quando è la legge a offrire al contribuente la facoltà di far valere le proprie ragioni, non è accettabile la mancanza di dialogo.
Rientrando al lavoro, ho ricevuto una comunicazione da parte dell'ufficio con cui ho litigato per quattro mesi che riconosce la bontà della mia posizione. Si trattava di un mero errore di calcolo, ma mi sono dovuto rivolgere al garante del contribuente. E comunque ora dovrò fatturare al mio cliente le ore che ho dedicato alla pratica. La cosa mi mette in difficoltà. A rigor di tariffario potrebbe costargli più di quanto chiesto indebitamente dalle Entrate».
«La Cassazione ha chiarito senza mezzi termini – ricorda Nicola Mugrace, da trent'anni commercialista a Cornaredo, provincia di Milano – che l'accertamento da studi non può fondarsi sul solo scostamento tra quanto dichiarato e i livelli di congruità predeterminati da Gerico, ma deve essere supportato da altre prove. Una linea spesso non rispettata a livello territoriale. A volte difetta la preparazione, altre volte c'è perfino arroganza. Sicuramente manca la disponibilità ad andare oltre la matematica per mettere piede nella realtà. Si chiede di dimostrare il calo del giro d'affari con una documentazione impossibile da procurarsi. La crisi in quanto tale non giustifica nulla. E se i correttivi adottati non funzionano l'unica è dimostrare di avere una malattia gravissima e di essere inabili al lavoro».
L'amministrazione centrale, con numerose circolari, ha chiesto agli uffici periferici di irrobustire le pretese nei confronti dei contribuenti non in linea con gli studi con ulteriori elementi. «In tante circostanze, però, la preoccupazione prevalente è fare cassa», aggiunge Chiara Orsatti, studio a Milano. «Come massimo della concessione, in un paio di casi legati a errori compilativi, mi è stato suggerito di consigliare al mio cliente di adeguarsi comunque al minimo, per risparmiare perdite di tempo e complicazioni. Senza generalizzare, credo che in ambito locale sia passata l'idea che gli studi equivalgono a una minimim tax». Vanno meglio le cose a Nordest? Sembra di no, ascoltando Massimo Poloni, studi professionali a Udine e Gorizia: «Gli inviti a comparire per discordanze delle dichiarazioni rispetto alle risultanze di Gerico non sono quasi mai rafforzati con analisi della contabilità o altri dati. Si ha la sensazione, nei colloqui con i funzionari, che ci sia una corsa a incassare comunque qualcosa, spingendo i contribuenti a cedere senza passare al contenzioso in cui l'onere della prova ricade sull'amministrazione e l'esito non è scontato».
Stessa musica se si scende lungo la Penisola. Gilberto Chiari fa parte di un network di otto consulenti («Sinernet») attivo fra Parma e Reggio Emilia. «Nessuno di noi ha mai ricevuto inviti al contraddittorio basati anche su altri elementi oltre allo scostamento da studio. A luglio qualche nostro cliente ha ricevuto lettere già con proposte di adesione. Spesso, mi si passi il termine, più che a un vero contraddittorio assistiamo a un mercanteggiamento fra ragioni giuridiche ed esigenze economiche. Come se ogni ufficio avesse un budget da onorare». Sposta l'attenzione sul fattore umano, Diego Di Liberti, studio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: «Se si è fortunati si trova qualcuno che per preparazione e indole è più propenso a personalizzare lo studio, valorizzando la concreta situazione del contribuente. In molti funzionari prevale invece la tendenza, nel dubbio, a scegliere la posizione più favorevole al Fisco per non dover magari giustificare la propria decisione "eterodossa" ai superiori. Tuttavia, accessi e ispezioni richiedono uomini e mezzi. E non sempre ci sono».
Albi Forensi d'Italia
Avvocati OrdinariAvvocati CassazionistiSiti di Interesse |







