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Statuto
CAPO I. COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1. Il Sindacato Forense, Associazione volontaria, libera e pluralistica di Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti nel Distretto della Corte di Appello di Napoli,   ha la sua sede in Napoli in Castelcapuano.

ART. 2. Il Sindacato Forense aderisce ed è sezione dell'Associazione Nazionale Forense.

ART. 3. Il Sindacato Forense ha come suoi principi ispiratori quelli contenuti nella Costituzione della Repubblica, agisce al di fuori di qualsiasi condizionamento proveniente da formazioni politiche e/o partitiche e persegue le seguenti finalità:
a) attuare in concreto l'inalienabile diritto di tutti i cittadini alla giustizia e alla difesa quale conquista permanente di progresso civile, nel rispetto della libera scelta del difensore;
b) promuove ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine sociale, giuridico ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa;
c) portare il contributo della categoria forense nello studio e nella formazione delle norme che interessano la giustizia;
d) contribuire, in tutte le appropriate sedi, allo sviluppo democratico del Paese, nel rispetto e per l'attuazione dei principi costituzionali;
e) tutelare gli interessi morali ed economici e le condizioni di lavoro degli Avvocati, nonché dei giovani che si avviano alla professione forense, armonizzandoli con le linee di sviluppo della collettività nazionale;
f) perfezionare il sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi;
g) concorrere, unitamente ad altre associazioni anche non forensi all'affermazione del ruolo dei liberi professionisti nell'ambito della società.

CAPO II. I SOCI

ART. 4. Gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati iscritti nell'albo e nei registri del Distretto della Corte di Appello di Napoli , possono iscriversi al Sindacato Forense.

ART. 5. L'iscrizione comporta l'adesione ai principi contenuti nell'art. 3.

ART. 6. Si acquista la qualità di socio con la domanda di iscrizione e con il pagamento della quota e sempre che non sussistano le condizioni di cui al successivo art. 9.

ART. 7. L'associato è tenuto al pagamento della tessera, il cui costo è determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo, tenuto conto dell'ammontare della quota nazionale.

ART. 8. Il recesso dell’ associato dal Sindacato Forense si perfeziona con la comunicazione scritta anche immotivata. Il socio è comunque tenuto a pagare la quota sociale dell’ anno in corso.

ART. 9. Decadono di diritto dalla qualità di associato coloro che, per qualsiasi motivo, risulteranno cancellati o radiati dall'Albo professionale.

ART. 10. L'associato, la cui attività contrasti con le finalità del Sindacato Forense o sia incompatibile con la correttezza associativa sarà oggetto a procedimento disciplinare, la cui iniziativa spetterà al Consiglio Direttivo.

ART. 11. Il Collegio dei Probiviri, compulsato dal deliberato del Consiglio Direttivo, avente ad oggetto l'apertura del procedimento disciplinare, o, in mancanza, di ufficio, dovrà comunicare all'associato entro quindici giorni gli addebiti mediante lettera racc.ta con contestuale fissazione del termine di risposta.
Il collegio dei Probiviri, esaurite le incombenze, qualora riterrà responsabile l'associato, potrà emettere i seguenti provvedimenti disciplinari: censura, richiamo, sospensione, cancellazione.

ART. 12. Gli iscritti che non paghino la quota perdono la qualità di soci previa delibera del Consiglio Direttivo che entro il 31 dicembre di ogni anno preparerà l'elenco dei soci.
Il Segretario entro il 30 novembre di ogni anno inviterà i soci a regolarizzare il pagamento della quota annuale.

CAPO III. GLI ORGANI

ART. 13. Gli organi del Sindacato Forense sono:
A) L'Assemblea Ordinaria;
B) Il Presidente;
C) Il Consiglio Direttivo;
D) Il Segretario e la Segreteria;
E) Il Collegio dei Probiviri;
F) Il Collegio dei Revisori.
Il sistema di votazione è quello stabilito dall'allegato regolamento elettorale.

CAPO IV. L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 14. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti, i quali hanno ciascuno un voto deliberativo.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal suo Presidente, sentito il parere della Segreteria.  Essa risulta regolarmente convocata  mediante affissione, da effettuarsi almeno 10 giorni prima della data preventivata,  di inerente manifesto presso tutte le   sedi del Sindacato Forense di Napoli.

ART. 15. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se sono presenti il 50% degli iscritti con diritto di voto. In mancanza del numero legale l'Assemblea ordinaria può, deliberare, in seconda convocazione, se sono presenti almeno il 10% degli iscritti.

ART. 16. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza dal Presidente del Collegio dei Probiviri o dal componente anziano del Collegio.

ART. 17. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria  può essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di un quinto degli iscritti. L'Assemblea convocata in via straordinaria sarà validamente costituita se in prima convocazione partecipano il 50% + 1 degli iscritti ed in seconda il 20% degli iscritti. Per la modifica dello Statuto è sempre necessaria la convocazione dell’ Assemblea Straordinaria.

ART. 18. Le deliberazioni assembleari possono essere prese con voto palese o a scrutinio segreto.

CAPO V. IL PRESIDENTE

ART. 19. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria nel suo momento elettorale triennale. Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, partecipa di diritto al Consiglio Direttivo e alla Segreteria con voto deliberativo.
Il Presidente può in qualsiasi momento sollecitare le iniziative programmatiche.

ART. 20. Il Presidente resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un solo triennio successivo.
La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Sindacato Forense né lo stesso potrà ricoprire la carica di Segretario nel triennio immediatamente successivo.
Il Presidente decade dalla carica e non potrà essere rieletto ad alcun altro incarico nel triennio successivo, qualora si candidi a cariche elettive in Enti pubblici o negli organismi di autogoverno della categoria. In caso di dimissioni o di revoca il Presidente del Collegio dei Probiviri fungerà da Presidente ad interim e convocherà l'Assemblea ponendo all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

CAPO VI. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Sindacato Forense e determina i modi e i tempi per l'attuazione del programma approvato dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla ammissione e alla cancellazione dei soci, promuove le manifestazioni del Sindacato Forense, organizza per incarichi e dipartimenti i suoi lavori, delega gli associati per particolari compiti, delibera la cancellazione degli associati morosi, indica eventualmente i candidati al Consiglio dell'Ordine ed alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, fissa il costo della tessera tenendo conto dell'ammontare della quota nazionale; emette decisioni sulle questioni demandategli dallo Statuto e dai Soci, tiene i rapporti con i capi dell'ordine giudiziario, con il Consiglio dell'Ordine e con gli Enti e le Associazioni per le questioni attinenti alle finalità che il Sindacato Forense persegue.

ART. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti e da membri di diritto con voto consultivo. Dura in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili per non più di due trienni successivi.

ART. 23. Il Consiglio Direttivo, dopo l'elezione, è convocato entro 15 giorni dal Consigliere più anziano per l'iscrizione all'Albo.
In tale prima seduta il Consiglio elegge il Segretario, due Vicesegretari ed il Tesoriere, i quali costituiscono la Segreteria del Sindacato Forense.
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, quali membri di diritto, il Presidente, con voto deliberativo, e, con voto consultivo, i Consiglieri Nazionali A.N.F., i componenti del Collegio dei Probiviri e Revisori conti A.N.F., il Presidente del Collegio dei Probiviri, i Delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, i delegati all'Assemblea O.U.A. iscritti all'Associazione, i Consiglieri dell’ Ordine Forense organici all’ Associazione, nonché i Presidenti delle Associazioni Forensi territoriali iscritti al Sindacato e gli associati eventualmente delegati dal Segretario ai sensi dell’ art. 28 . Al Consiglio Direttivo possono prendere parte, su proposta e convocazione del  Segretario di concerto con l’Ufficio di  Segreteria e senza diritto di voto ad alcun titolo, anche iscritti all’ Associazione non dirigenti.

ART. 24. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. E' convocato dal Segretario e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario e in sua assenza dal vice Segretario anziano. In caso di parità nelle delibere prevale il voto del Segretario.

ART. 25. I componenti del Consiglio Direttivo che ingiustificatamente restino assenti per tre sedute consecutive decadono di diritto.

ART. 26. Il posto che per qualsiasi motivo risultasse vacante nella composizione del Consiglio Direttivo sarà occupato di diritto dal primo non eletto. Se non vi fossero candidati non eletti, sarà indetta un'elezione suppletiva, che si terrà nell’ ambito di un’ assemblea ordinaria.

ART. 27. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni il Presidente dovrà indire l'Assemblea ordinaria per l'elezione.

CAPO VII. IL SEGRETARIO E LA SEGRETERIA

ART. 28. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un altro triennio successivo. Il Segretario rappresenta legalmente il Sindacato anche in giudizio.
Il Segretario presiede la Segreteria ed il Consiglio Direttivo, promuove le deliberazioni consiliari ed assembleari. Di concerto con il Consiglio e la Segreteria indirizza la attività del Sindacato e realizza il programma assembleare. Riferisce all'Assemblea. Nei casi di urgenza agisce con i poteri del Consiglio, che nella prima seduta utile, dovrà ratificare le decisioni.
Il segretario tiene i contatti con enti, associazioni, organismi ed autorità.
Sentito il Consiglio Direttivo, il Segretario può delegare di volta in volta i singoli membri della Segreteria e può farsi sostituire da un componente di Segreteria da lui stesso indicato. Di concerto con il Consiglio Direttivo, può provvedere al rilascio di numero quattro deleghe in materie e/o per incarichi di sua esclusiva determinazione. Le deleghe, in ogni momento revocabili, potranno essere conferite a tutti gli iscritti alla Associazione.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine forense, con quella di Presidente, Segretario e componente dell'Ufficio di Presidenza e della Segreteria dell'A.N.F..

ART. 29. La Segreteria è formata dal Segretario, da due Vice Segretari e dal Tesoriere. Partecipano con voto deliberativo il Presidente del Sindacato, e con voto consultivo il Presidente dl Collegio dei Probiviri e dei Revisori, nonché il coordinatore de “La voce Forense” e del sito “WWWsindacatoforensenapoli.it”, oltre ad associati convocati dal Segretario, sentita la segreteria, senza diritto di voto ad alcun titolo.
L'Ufficio di Segreteria ha poteri esecutivi.
Le cariche di Vice Segretario e di Tesoriere sono incompatibili con tutte quelle per cui è prevista l'incompatibilità con la carica di Segretario.

ART. 30. La Segreteria redige il bilancio consuntivo e preventivo su proposta del Tesoriere. Il bilancio dovrà essere approvato prima dal Consiglio Direttivo e poi dall'Assemblea ordinaria.

CAPO VIII. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 31. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri eletti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due trienni consecutivi.

ART. 32. Il Collegio, dopo l'elezione, è convocato entro quindici giorni dal componente più anziano e in tale seduta procede all'elezione del Presidente.

ART. 33. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare nei procedimenti disciplinari promossi a carico degli iscritti concernenti la moralità, la probità professionale ed il costume degli associati; di fornire pareri al Consiglio Direttivo sulle questioni a quest'ultimo demandate dallo Statuto e dagli associati; di esaminare i bilanci, di controllare le entrate e le uscite, di riscontrare i documenti giustificativi; di riferire al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea sui precedenti e su ogni altro argomento di interesse generale.

CAPO IX. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 34. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci anche al di fuori dei propri iscritti: esso è convocato dal componente più anziano di età ed elegge al suo interno il Presidente. Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli subentra il supplente più anziano. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili anche disgiuntamente, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina i bilanci preventivi e consuntivi ed allega ad essi la propria relazione.

CAPO X. NORMA TRANSITORIA

ART. 35. Le modifiche apportate al presente Statuto entreranno in vigore a far data dall'1 giugno 2004.