| Statuto |
CAPO I. COSTITUZIONE E SCOPIART. 1. Il Sindacato Forense, Associazione volontaria, libera e pluralistica di Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti nel Distretto della Corte di Appello di Napoli, ha la sua sede in Napoli in Castelcapuano. ART. 2. Il Sindacato Forense aderisce ed è sezione dell'Associazione Nazionale Forense. ART. 3. Il Sindacato Forense ha come suoi principi ispiratori quelli contenuti nella Costituzione della Repubblica, agisce al di fuori di qualsiasi condizionamento proveniente da formazioni politiche e/o partitiche e persegue le seguenti finalità: CAPO II. I SOCIART. 4. Gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati iscritti nell'albo e nei registri del Distretto della Corte di Appello di Napoli , possono iscriversi al Sindacato Forense. ART. 5. L'iscrizione comporta l'adesione ai principi contenuti nell'art. 3. ART. 6. Si acquista la qualità di socio con la domanda di iscrizione e con il pagamento della quota e sempre che non sussistano le condizioni di cui al successivo art. 9. ART. 7. L'associato è tenuto al pagamento della tessera, il cui costo è determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo, tenuto conto dell'ammontare della quota nazionale. ART. 8. Il recesso dell’ associato dal Sindacato Forense si perfeziona con la comunicazione scritta anche immotivata. Il socio è comunque tenuto a pagare la quota sociale dell’ anno in corso. ART. 9. Decadono di diritto dalla qualità di associato coloro che, per qualsiasi motivo, risulteranno cancellati o radiati dall'Albo professionale. ART. 10. L'associato, la cui attività contrasti con le finalità del Sindacato Forense o sia incompatibile con la correttezza associativa sarà oggetto a procedimento disciplinare, la cui iniziativa spetterà al Consiglio Direttivo. ART. 11. Il Collegio dei Probiviri, compulsato dal deliberato del Consiglio Direttivo, avente ad oggetto l'apertura del procedimento disciplinare, o, in mancanza, di ufficio, dovrà comunicare all'associato entro quindici giorni gli addebiti mediante lettera racc.ta con contestuale fissazione del termine di risposta. ART. 12. Gli iscritti che non paghino la quota perdono la qualità di soci previa delibera del Consiglio Direttivo che entro il 31 dicembre di ogni anno preparerà l'elenco dei soci. CAPO III. GLI ORGANIART. 13. Gli organi del Sindacato Forense sono: CAPO IV. L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIAART. 14. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti, i quali hanno ciascuno un voto deliberativo. ART. 15. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se sono presenti il 50% degli iscritti con diritto di voto. In mancanza del numero legale l'Assemblea ordinaria può, deliberare, in seconda convocazione, se sono presenti almeno il 10% degli iscritti. ART. 16. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza dal Presidente del Collegio dei Probiviri o dal componente anziano del Collegio. ART. 17. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di un quinto degli iscritti. L'Assemblea convocata in via straordinaria sarà validamente costituita se in prima convocazione partecipano il 50% + 1 degli iscritti ed in seconda il 20% degli iscritti. Per la modifica dello Statuto è sempre necessaria la convocazione dell’ Assemblea Straordinaria. ART. 18. Le deliberazioni assembleari possono essere prese con voto palese o a scrutinio segreto. CAPO V. IL PRESIDENTEART. 19. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria nel suo momento elettorale triennale. Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, partecipa di diritto al Consiglio Direttivo e alla Segreteria con voto deliberativo. ART. 20. Il Presidente resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un solo triennio successivo. CAPO VI. IL CONSIGLIO DIRETTIVOART. 21. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Sindacato Forense e determina i modi e i tempi per l'attuazione del programma approvato dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla ammissione e alla cancellazione dei soci, promuove le manifestazioni del Sindacato Forense, organizza per incarichi e dipartimenti i suoi lavori, delega gli associati per particolari compiti, delibera la cancellazione degli associati morosi, indica eventualmente i candidati al Consiglio dell'Ordine ed alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, fissa il costo della tessera tenendo conto dell'ammontare della quota nazionale; emette decisioni sulle questioni demandategli dallo Statuto e dai Soci, tiene i rapporti con i capi dell'ordine giudiziario, con il Consiglio dell'Ordine e con gli Enti e le Associazioni per le questioni attinenti alle finalità che il Sindacato Forense persegue. ART. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti e da membri di diritto con voto consultivo. Dura in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili per non più di due trienni successivi. ART. 23. Il Consiglio Direttivo, dopo l'elezione, è convocato entro 15 giorni dal Consigliere più anziano per l'iscrizione all'Albo. ART. 24. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. E' convocato dal Segretario e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario e in sua assenza dal vice Segretario anziano. In caso di parità nelle delibere prevale il voto del Segretario. ART. 25. I componenti del Consiglio Direttivo che ingiustificatamente restino assenti per tre sedute consecutive decadono di diritto. ART. 26. Il posto che per qualsiasi motivo risultasse vacante nella composizione del Consiglio Direttivo sarà occupato di diritto dal primo non eletto. Se non vi fossero candidati non eletti, sarà indetta un'elezione suppletiva, che si terrà nell’ ambito di un’ assemblea ordinaria. ART. 27. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni il Presidente dovrà indire l'Assemblea ordinaria per l'elezione. CAPO VII. IL SEGRETARIO E LA SEGRETERIAART. 28. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un altro triennio successivo. Il Segretario rappresenta legalmente il Sindacato anche in giudizio. ART. 29. La Segreteria è formata dal Segretario, da due Vice Segretari e dal Tesoriere. Partecipano con voto deliberativo il Presidente del Sindacato, e con voto consultivo il Presidente dl Collegio dei Probiviri e dei Revisori, nonché il coordinatore de “La voce Forense” e del sito “WWWsindacatoforensenapoli.it”, oltre ad associati convocati dal Segretario, sentita la segreteria, senza diritto di voto ad alcun titolo. ART. 30. La Segreteria redige il bilancio consuntivo e preventivo su proposta del Tesoriere. Il bilancio dovrà essere approvato prima dal Consiglio Direttivo e poi dall'Assemblea ordinaria. CAPO VIII. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRIART. 31. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri eletti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due trienni consecutivi. ART. 32. Il Collegio, dopo l'elezione, è convocato entro quindici giorni dal componente più anziano e in tale seduta procede all'elezione del Presidente. ART. 33. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare nei procedimenti disciplinari promossi a carico degli iscritti concernenti la moralità, la probità professionale ed il costume degli associati; di fornire pareri al Consiglio Direttivo sulle questioni a quest'ultimo demandate dallo Statuto e dagli associati; di esaminare i bilanci, di controllare le entrate e le uscite, di riscontrare i documenti giustificativi; di riferire al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea sui precedenti e su ogni altro argomento di interesse generale. CAPO IX. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIART. 34. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci anche al di fuori dei propri iscritti: esso è convocato dal componente più anziano di età ed elegge al suo interno il Presidente. Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli subentra il supplente più anziano. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili anche disgiuntamente, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina i bilanci preventivi e consuntivi ed allega ad essi la propria relazione. CAPO X. NORMA TRANSITORIAART. 35. Le modifiche apportate al presente Statuto entreranno in vigore a far data dall'1 giugno 2004.
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