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Tempo Libero

Regolamento ANF

ART. 1
Il Consiglio Nazionale dell'A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) è convocato, secondo quanto previsto dallo statuto in vigore, dal Presidente, che lo preside.

 

ART. 2
La convocazione del Consiglio Nazionale, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della sede e l'ora, dovrà essere inviata ai Consiglieri nazionali almeno dieci giorni prima del giorno della seduta. Allegata all'ordine del giorno dovrà essere inviata, normalmente, la documentazione riferita ai punti in discussione e, in particolare, dovranno essere inviate le sintesi delle relazioni introduttive e le proposte di deliberazione sulle questioni generali formulate dal Segretario Generale e dal Direttivo. In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Nazionale anche senza il rispetto dei termini e delle modalità di cui sopra. Ove la richiesta di convocazione provenga dal Segretario o dai Consiglieri, il Presidente deve convocare il Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla richiesta.

 

ART. 3
Le sessioni del Consiglio Nazionale sono valide quando intervengono personalmente almeno un quinto dei Consiglieri, tranne le diverse disposizioni dello Statuto. La seduta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e diventa valida non appena raggiunto il numero legale, che viene accertato dal Presidente mediante appello nominale. Nel corso dell'appello nominale i Consiglieri portatori di delega ne faranno espressa dichiarazione che sarà segnata in apposito verbale allegato al libero verbale delle sedute e consegneranno la documentazione relativa; la delega deve constare da atto scritto, che faccia espresso riferimento alla data della riunione. Dichiarata aperta la seduta il Presidente chiama un Consigliere a fungere da segretario. I Consiglieri che intervengono successivamente all'inizio della seduta del Consiglio devono comunicare la loro presenza alla Presidenza, dichiarando se sono portatori di delega e consegnando la documentazione relativa.

 

ART. 4
Qualora durante una votazione venga accertata la mancanza del numero legale, la seduta deve essere sospesa per un tempo non inferiore a quindici minuti e non superiore ad un'ora. Se alla ripresa non viene riscontrata la ricostruzione del numero legale, la seduta è rinviata e verrà dal Presidente.

 

ART. 5
Di ogni seduta si redige sintetico processo verbale in apposito registro firmato in ciascun foglio dal Presidente. Il processo verbale viene redatto a cura del segretario della seduta e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

 

ART. 6
Il presidente durante lo svolgimento delle sedute fa osservare il regolamento e la regolarità delle discussioni. Egli ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione. Il presidente è coadiuvato nei suoi compiti dai Vice Presidenti.

 

ART. 7
Ciascun Consigliere può rimettere al Presidente, prima che siano inviate le convocazioni, una proposta di discussione di argomento ed il Presidente dovrà, ove non ritenga di inscrivere senz'altro l'argomento nell'ordine del giorno, inserire la relativa proposta nell'ordine del giorno della prima seduta successiva perché il Consiglio si pronunci.

 

ART. 8
Le questioni devono essere trattate secondo l'ordine della loro iscrizione nella convocazione; tuttavia è in facoltà del Presidente, del Segretario Generale e di almeno cinque Consiglieri di proporre al consiglio di prelevare un argomento all'ordine del giorno; sulla proposta decide il Consiglio.

 

ART. 9
Il Presidente dà la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, prima al relatore, ove sia prevista relazione, e successivamente ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Le relazioni non devono superare la durata di venti minuti e gli interventi non possono superare la durata di dieci minuti. Il Presidente, su richiesta motivata del Segretario Generale, potrà sottoporre al Consiglio per l'approvazione di derogare sulla durata dell'intervento introduttivo. Nessun Consigliere può parlare per più di una volta sullo stesso argomento, salvo che per dichiarazione di voto o per fatto personale. Il relatore su ogni singolo punto, se necessario, potrà replicare a chiusura della discussione generale con un intervento che non dovrà superare i dieci minuti. Ogni Consigliere ha diritto di parlare per cinque minuti quando si tratta di richiami allo Statuto ed al Regolamento, dichiarazione di voto o fatto personale.

 

ART. 10
La discussione può essere generale su una proposta complessiva o particolare su singole parti della stessa. E' sempre in facoltà dei Consiglieri, se la proposta si compone di più parti, di richiedere che si facciano altrettante votazioni separate; sulla richiesta decide il Consiglio.

 

ART. 11
Se viene presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva tendente ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento è data la parola ad un oratore di parere favorevole ed a due oratori di parere contrario i quali parleranno per non più di cinque minuti ciascuno, dopo di che il Consiglio deciderà sulla proposta.

 

ART. 12
Le proposte di delibere, di mozioni, di ordini del giorno e gli emendamenti sugli argomenti in discussione devono essere presentati per iscritto prima della chiusura della discussione generale e della replica del relatore. Il presentatore di una proposta può sempre ritirarla prima che venga posta in votazione, tuttavia se un altro Consigliere la fa propria, sarà sottoposta alla votazione secondo l'ordine previsto.

 

ART. 13
Quando nessuno chiede la parola o quando sia esaurito il numero di quelli che l'hanno richiesta, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti le proposte. Le votazioni si fanno palesemente o a mezzo di schede. Le votazioni palesi potranno essere effettuate per alzata di mano e nel caso in cui vi siano consiglieri portatori di delega questi verranno chiamati per appello nominale esclusivamente per esprimere il voto del delegante. Nel caso di incertezza sull'esito del voto si procederà per appello nominale. Nel caso di votazione a mezzo di schede ai Consiglieri portatori di delega saranno consegnate un numero di schede pari al numero delle deleghe. La elezione che riguardi organismi e cariche sociali dove sempre avvenire con il sistema delle schede. La votazione a mezzo di schede dovrà essere in ogni caso adottata quando ne facciano richiesta almeno trenta Consiglieri, ivi comprese le deleghe. Nel caso in cui si voti con il sistema delle schede prima di passare alla votazione, il Consiglio su proposta del Presidente, eleggerà due scrutatori che collaboreranno con il Presidente per le operazioni di voto. Nel caso di contrasto circa l'esito della votazione deciderà il Presidente il quale potrà anche disporre la ripetizione del voto.

 

ART. 14
La votazione è fatta sopra ogni singola questione. Hanno la precedenza sulle questioni principali:
a) la questione pregiudiziale se si debba deliberare o no;
b) la questione sospensiva se la deliberazione debba sospendersi per un tempo determinato;
c) i sottoemendamenti, i quali sono messi ai voti prima degli emendamenti cui si riferiscono;
d) gli emendamenti sono messi in votazione nell'ordine: prima gli emendamenti soppressivi, successivamente i modificativi ed infine gli aggiuntivi.

 

ART. 15
Alle sedute del Consiglio nazionale possono assistere gli iscritti all'A.N.F. salvo che il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno trenta Consiglieri, ritenga opportuno procedere diversamente.

 

ART. 16
Non è possibile richiedere che sia rimesso in discussione un argomento sul quale il Consiglio Nazionale ha deliberato nella stessa sessione.